ACQUA ROCCHETTA SANZIONATA PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

Con dell’Avv. Domenico Romito (Presidente Adc), è stato chiesto l’accertamento della presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario, diffuso dalla Co.Ge.Di. International Spa Compagnia Generale Distribuzione International Spa diretto a promuovere l’acqua oligominerale Rocchetta. I profili di ingannevolezza sollevati  riguardavano le vantate caratteristiche prestazionali del prodotto pubblicizzato ovvero la sua asserita efficacia terapeutica nei confronti di affezioni della pelle, nonché la sua pretesa azione depurativa, di contrasto della pelle secca e di protezione della stessa dagli arrossamenti provocati dall’esposizione ai reggi ultravioletti: affermazioni ulteriormente accreditate da un generico rinvio a studi e sperimentazioni scientifiche. In merito, infatti, il segnalante sottolineava come fosse notoriamente impossibile attribuire ad una semplice acqua, sia pure minerale, effetti di tipo terapeutico.

Il messaggio segnalato consisteva in un articolo diretto esplicitamente a pubblicizzare l’acqua minerale Rocchetta: esso, infatti, veniva definito “informazione pubblicitaria”, e riportava a caratteri cubitali il marchio “Rocchetta”, nonché il logo “Acqua minerale naturale Rocchetta” ed un riquadro dedicato specificamente agli effetti di tale acqua. L’articolo, dopo aver sottolineato le qualità idratanti dell’acqua e delle acque minerali in generale (“il corpo umano ha un costante bisogno di essere costantemente irrigato e solo con la circolazione continua di liquidi (dall’esterno all’interno e viceversa) si può assicurare una costante idratazione”), metteva in evidenza alcuni effetti benefici propri dell’acqua Rocchetta sulla pelle, in particolare si leggeva che: “L’acqua Rocchetta […] presenta caratteristiche analoghe ad alcune acque termali di cui si conoscono […] i poteri antiinfiammatori in generale e, più in particolare, gli effetti terapeutici nei confronti di alcune affezioni della pelle”; […] un effetto depurativo [che] favorisce il lavaggio interno dell’organismo; […] acqua cosmetica […]; […] acqua amica della pelle”. Il messaggio evidenziava inoltre “la funzione barriera che gioca un ruolo importante nella regolazione dell’equilibrio idrico di superficie […]. In sostanza […] bere regolarmente acqua Rocchetta aiuta a contrastare il fenomeno della pelle secca […] protegge la pelle dai danni (arrossamenti) provocati dall’esposizione ai raggi ultravioletti. Rocchetta è quindi in grado di fornirci un aiuto anche al mare o sulla neve ovvero laddove è più facile procurarsi le “scottature” del sole”.

L’AGCM, dopo aver ritenuto che il messaggio segnalato, volto a promuovere l’acqua oligominerale Rocchetta, fosse idoneo per le ragioni esposte ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle prospettate caratteristiche di efficacia antinfiammatoria, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico, ha deliberato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società Co.Ge.Di. International Spa, costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.

In allegato.

ACQUA ROCCHETTA AGCM

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