Con ricorso dell’ Avv. Domenico Romito (Presidente Adc), è stato chiesto ai sensi del Decreto Legislativo n.74/92 l’accertamento della presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario del consorzio “CEPU”, dal titolo “Vacanze serene”, pubblicato sul quotidiano “Gazzetta del Mezzogiorno” . Nella richiesta di intervento si evidenziava la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, con particolare riferimento alle indicazioni “gli studenti Cepu rispettano gli appelli, sono in pari con gli esami universitari, hanno tempo per le vacanze! -Perchè con Cepu studiare non pesa!-”, le quali possono ingenerare nei destinatari della pubblicità l’erroneo convincimento di un’estrema facilità per gli studenti iscritti alla scuola Cepu nel rispettare tutti gli appelli e superare gli esami universitari.
Il messaggio in esame era rappresentato dalla raffigurazione di una ragazza sorridente sullo sfondo di una spiaggia con ombrelloni; un’affermazione principale :“Con Cepu vacanze serene”, seguita dalle indicazioni “Gli studenti Cepu rispettano gli appelli, sono in pari con gli esami universitari, hanno tempo per le vacanze! Perchè con Cepu studiare non pesa!”, nonché dal marchio “Cepu -Preparazione Universitaria-” e dal numero di telefono “800- 331188” con l’indicazione finale (pay-off) “Chiama anche tu”.
L’Agcm, a chiusura del procedimento, dopo aver ritenuto che il messaggio pubblicitario segnalato appariva idoneo ad indurre in errore i consumatori circa gli specifici risultati ottenibili attraverso il metodo di preparazione universitaria Cepu (“gli studenti Cepu rispettano gli esami e sono in pari con gli esami universitari”), con potenziale pregiudizio del relativo comportamento economico e danno per gli operatori concorrenti, provvide a deliberare che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dal Consorzio Cepu, costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.
In allegato.