D-STOCK DI VICHY SANZIONATA PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

Con ricorso dell’Avv. Domenico Romito (Presidente Adc) ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, è stato richiesto l’accertamento della presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso sul n. 248 della rivista “Donna”, volto a promuovere il prodotto denominato D-STOK. Nella richiesta di intervento si lamentava la presunta ingannevolezza del messaggio in esame con riguardo alle proprietà del prodotto e la sua idoneità a indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con riferimento in particolare alle frasi: “Stoccaggio ripetuto di glucosio. Si forma la cellulite”, “D-STOCK Gel-Crema Lipo Riduttore Antistoccaggio”, “Riduce visibilmente i cuscinetti:-23,5% in 1 mese”, “Una formula esclusiva contro gli inestetismi della cellulite con tecnologia a rilascio prolungato degli attivi. Effetto antistoccaggio e destoccaggio. Alta tollerabilità. All’acqua Termale di Vichy”.

Il messaggio occupava un’intera pagina della rivista, nella quale erano raffigurate l’immagine di un corpo femminile sul cui fianco sono applicate delle mollette che ne tendono la cute e, più in piccolo, l’immagine della confezione del prodotto. In grande sono evidenziati il nome di “VICHY” e del prodotto “D STOCK”, mentre in alto e in basso sono riportate rispettivamente le frasi “Stoccaggio ripetuto di glucosio. Si forma la cellulite” e “Vichy. La salute passa anche dalla pelle”. Il messaggio riportava ben visibile la dicitura “Riduce visibilmente i cuscinetti: -23,5% in 1 mese” con l’indicazione richiamata da un asterisco che si tratta di “Risultati ottenuti con test profilometrico”. Più in piccolo sono poi riportate le frasi “Gel-Crema Lipo-Riduttore Anti-Stoccaggio”, “Una formula esclusiva contro gli inestetismi della cellulite con tecnologia a rilascio prolungato degli attivi. Effetto antistoccaggio e destoccaggio. Alta tollerabilità. All’Acqua Termale di Vichy”.

Ebbene, l’Agcm, a chiusura del procedimento, provvide a deliberare che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Cosmétique Active Spa, costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.

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