Con ricorso dell’Avv. Domenico Romito (Presidente Adc), è stato chiesto l’accertamento della presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio, pubblicato sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” relativo al prodotto B21 SOS Minceur. In particolare, si lamentava la presunta ingannevolezza di alcune delle affermazioni riportate nel messaggio relative all’efficacia anticellulite del prodotto, dal momento che la cellulite, in quanto patologia multifattoriale, appare necessitare di cure particolari che non possono limitarsi all’uso di un prodotto cosmetico, nonché all’azione di contrasto nei confronti degli accumuli adiposi, in quanto non sarebbe possibile eliminare tali accumuli senza ricorrere ad un regime dietetico controllato e ad attività fisica.
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento riportava la scritta “B-21 Bio-Energic Orlane Paris” e la riproduzione di una confezione del prodotto. Nella parte inferiore del messaggio erano riportate le seguenti diciture: “B21 SOS Minceur. Contro la cellulite*, un’azione strategica in soli 28 giorni” e, a caratteri più ridotti, “Vieni a scoprire nelle profumerie Douglas tutta l’efficacia dei trattamenti corpo Orlane. B21 SOS Minceur: una formula ultraconcentrata di principi attivi rigorosamente selezionati, testati e confezionati in pratiche buste monodose. Massaggiato ogni giorno sulle parti interessate, B21 SOS Minceur agisce efficacemente contro gli accumuli adiposi, con risultati visibili e misurabili in soli 28 giorni. B21 SOS Minceur: il segreto di un corpo tonico e scattante ti aspetta da Douglas.” L’asterisco rimandava alla dicitura, chiaramente visibile, “inestetismi cutanei della cellulite”. Infine era riportato il logo delle profumerie “Douglas come in and find out”, nonché l’indicazione di una Douglas Card e di un indirizzo internet.
L’AGCM, dopo aver ritenuto che il messaggio in questione, in conformità con il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fosse suscettibile di indurre in errore i destinatari con riguardo all’efficacia del prodotto nei termini pubblicizzati, in modo da pregiudicarne il comportamento economico, ha deliberato che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Douglas Profumerie Spa, costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
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