Con ricorso dell’Avv. Domenico Romito (Presidente Adc) è stato chiesto l’accertamento della presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio relativo al prodotto Plénitude Revitalift. Nella richiesta di intervento si evidenziava la presunta ingannevolezza del messaggio in relazione alla vantata efficacia antirughe e rassodante del prodotto e all’asserito riscontro della stessa mediante misurazioni scientifiche.
Il messaggio segnalato, pubblicato su doppia pagina, riportava l’immagine di una nota attrice testimonial dei prodotti L’Oréal, e l’immagine del vasetto del prodotto con le seguenti diciture: “Plénitude REVITALIFT Trattamento anti-rughe + rassodante […] Innovazione tecnologica […] 4 settimane per ridurre le rughe, 8 giorni per rassodare la pelle. Obiettivo raggiunto! […] Nuovo Effetto alta penetrazione dei Nanosomi tm di Pro-Retinolo A […]. Efficacia antirughe*: 80% I nanosomi tm trasportano il Pro-Retinolo A, potente principio attivo antirughe, in profondità nell’epidermide, per agire nel cuore delle rughe. Le rughe, anche le più marcate, sono visibilmente ridotte. Efficacia rassodante**: 93% Ricco di Par-Elastyl, potente principio attivo rassodante, Revitalift distende la pelle come sotto l’effetto di un lifting”. Gli asterischi rinviavano alle seguenti diciture, riportate a margine del messaggio: “*Testato clinicamente per 4 settimane, su 40 donne. **Testato per 2 settimane, su 102 donne”. Il messaggio, inoltre, affermava “Efficacia provata da misurazioni scientifiche […] N° 1 Mondiale degli anti- rughe”. E’ infine riportato il logo dalla casa produttrice L’Oréal Paris e lo slogan “Perché io valgo”.
A chiusura del procedimento, l’Agcm dopo aver ritenuto che il messaggio in esame fosse suscettibile di indurre in errore i destinatari circa le caratteristiche del prodotto pubblicizzato in modo da pregiudicarne il comportamento economico, con particolare riguardo alle percentuali indicate di efficacia antirughe e rassodante dello stesso, nonché con riguardo all’efficacia nei confronti delle rughe più marcate ed alla capacità di distendere la pelle come sotto l’effetto di un lifting, ha deliberato che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società Saipo Spa, costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.
In allegato.