SURACTIF EXCELLENCE DI LANCASTER SANZIONATA PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

Con ricorso dell’ Avv. Domenico Romito (Presidente Adc), ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, è stato richiesto l’accertamento dell’ingannevolezza di un messaggio, pubblicato sulla rivista “Donna” , relativo al prodotto Suractif Excellence della Lancaster. In particolare, l’associazione denunciante lamentava la presunta ingannevolezza di alcune delle affermazioni riportate nel messaggio relative all’efficacia antietà, con particolare riferimento ai vanti in merito ad un presunto effetto lifting, al tasso di rinnovamento cellulare pari a quello di una pelle di quindici anni più giovane e alla riduzione delle rughe del 69% in sole 4 settimane, in quanto il rinnovamento cellulare ed ogni altro effetto terapeutico non possono essere conseguiti con la mera applicazione di prodotti cosmetici.

Il messaggio riportava il primo piano di una modella con in sovrimpressione la scritta “L’essenza della giovinezza”ed in alto, il logo della Lancaster con una riproduzione di un vasetto di prodotto e, in basso, le seguenti diciture: “Suractif Excellence – Il nostro trattamento antietà più efficace.- Rivitalizzazione intensiva per la tua pelle: una formula unica che associa l’azione del Retinol Complex con il Wild Yam e con il prezioso estratto di tartufo. Con Excellence, la tua pelle riacquista la sua luminosità e tonicità, con un visibile effetto lifting.- Dopo una sola settimana di uso regolare del prodotto, il tasso di rinnovamento cellulare è pari a quello di una pelle di 15 anni più giovane (sulla base di un calcolo teorico). – Dopo solo quattro settimane, la profondità delle rughe è ridotta fino al 69% ”. A caratteri più ridotti è riportata l’indicazione del sito internet della Lancaster.

Ebbene l’Agcm, a chiusura del procedimento, dopo aver ritenuto che il messaggio in questione fosse suscettibile di indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento al tasso di rinnovamento cellulare e alla riduzione della profondità delle rughe, in modo da pregiudicarne il comportamento economico provvide a deliberare che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Lancaster Group Italia S.p.A., costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, vietandone l’ulteriore diffusione.

In allegato.

LANCASTER ANTIAGE AGCM

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