Nel 2015, un debitore della Tecnoservice aveva ordinato alla propria Banca di effettuare un pagamento tramite bonifico bancario, in favore di tale società, attraverso accredito su un conto corrente aperto presso Poste italiane. In tale ordine era stato inoltre indicato il nome del beneficiario del bonifico, ossia la Tecnoservice.
Il bonifico veniva effettuato sul conto corrente indicato. Tuttavia, esso veniva eseguito in favore di un soggetto diverso dalla Tecnoservice, la quale di conseguenza non riceveva mai la somma dovutale.
La Tecnoservice così proponeva ricorso nei confronti di Poste italiane dinanzi al Tribunale ordinario di Udine chiedendo l’accertamento della responsabilità di Poste italiane per non aver verificato se l’Iban indicato dall’ordinante corrispondesse o meno al nome del beneficiario.
Poste Italiane dichiarava di essere esente da qualsiasi responsabilità, avendo la stessa effettuato il bonifico sul conto corrispondente all’Iban indicato dall’ordinante, e non ritenendosi tenuta a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore.
Il Tribunale di Udine chiedeva allora alla Corte di Giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia.
La Corte rilevava che sia un’interpretazione letterale della direttiva sia un’interpretazione logico-sistematica conducono ad affermare che i prestatori di servizi di pagamento (così come Banche, Poste e così via) non hanno l’obbligo di verificare se l’Iban fornito dall’utente corrisponda effettivamente al beneficiario.