Le conseguenze dannose per l’esposizione all’amianto restano a carico del datore di lavoro anche se il rapporto di lavoro si è concluso prima della legge che ne vieta l’utilizzo.
Per la Cassazione i rischi erano già noti sia per pubblicazioni scientifiche che per la Direttiva 83/477/Cee.
L’assenza di «interventi drastici» da parte del datore di lavoro per l’Ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione 15561/19 causa il risarcimento del danno biologico e morale ai familiari di un operaio specializzato morto di carcinoma riconosciuto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma.
Ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti mediante l’adozione dei presidi antinfortunistici atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla loro attività.
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