Sentenza storica per il personale della scuola. Coloro i quali hanno svolto supplenze hanno diritto al riconoscimento dell’intero periodo pre-ruolo. Cade così la regola dell’attesa in vigore. Infatti ad oggi occorre attendere i 16 e i 20 anni dopo l’immissione in ruolo. Termina dinanzi alla Corte di cassazione una lunga battaglia giudiziaria avviata nella metà degli anni Novanta.
La Cassazione ha stabilito che nel settore scolastico l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui determina il riconoscimento al personale docente assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.
Allo stesso modo, si stabilisce che nel settore scolastico l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale Ata assunto con contratti a termine e definitivamente immesso in ruolo, di un’anzianità pari al servizio effettivo prestato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.
Si apre così la strada all’ottenimento degli aumenti non percepiti sono tutti docenti e Ata che si sono visti sottrarre quattro mesi per ogni annualità superiore ai quattro anni.