La grave emergenza che viviamo e la leggerezza con cui migliaia di persone hanno lasciato la zona rossa nonostante i divieti merita un chiarimento sulle conseguenze di tale comportamento.Tutti siamo infatti chiamati a rispettare in modo rigoroso le prescrizioni nella consapevolezza che le violazioni sono pesanti sia sul piano penale che civile.Oltre infatti alla più semplice violazione dell’art. 650 c.p. (ordine impartito dall’Autorità) e dell’art. 495 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale) nei confronti del soggetto che viola l’obbligo di quarantena e dunque si allontani dalla zona rossa sono previste ulteriori e più gravi conseguenze.Anche in mancanza di accertamento della positività al virus e dunque senza avere consapevolezza di essere potenziale fattore patogeno, la condotta in violazione della normativa di emergenza rientra nella fattispecie dell’ epidemia colposa di cui all’art. 438-452 c.p. oltre alla cooperazione colposa punita ai sensi dell’art. 113 c.p.
Sono infatti punibili anche le condotte di chi semplicemente concorre ad incrementare il rischio della verificazione dell’evento, senza che queste condotte siano autonomamente punibili in quanto tipiche e senza che sia necessaria la violazione di una regola cautelare. La violazione della norma incrementando il rischio della verificazione del contagio rientra in tale fattispecie.
Chi viola i divieti imposti oltre ad essere punito sul piano penale ne risponde ovviamente anche civilmente come chiamato dai danneggiati a risarcire i danni fisici causati, danno che potrebbe essere anche milionario.
Il consiglio per tutti dunque è: RESTATE A CASA!