TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: E’ PIGNORABILE?

Il TFR costituisce credito certo e liquido che il lavoratore matura in costanza del rapporto di lavoro; considerato ciò, potrà essere oggetto di pignoramento.

La Corte di Cassazione lo chiarisce (ord. 19708/18) cassando la sentenza della Corte d’Appello di Bari in cui era stato dichiarato inefficace il pignoramento dell’indennità di fine rapporto di lavoro ad una dipendente del MIUR ancora in servizio, dovuta dall’INDAP (ora INPS), sulla base del fatto che non sarebbero state assoggettabili a pignoramento somme non ancora esigibili.

Afferma la Cassazione “anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.“.

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