EFFETTI DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE

Superando il richiamo alla tesi della estensione del termine prescrizionale decennale ai titoli c.d. paragiudiziali, cioe’ quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dalla inerzia consapevole del loro destinatario nell’attivazione della tutela giurisdizionale, espressa da Cass. 3095/17, la Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, con Ordinanza, 7.12.2018 n.31817, pres. Frasca, rel. De stefano, ha ribadito il principio di carattere generale secondo cui: “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilita’ del credito, ma non anche la cd. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.p.c., e si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonche’ di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonche’ delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi’ via”; con la conseguenza che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione piu’ breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

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